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D.S.A.-Disturbi specifici di apprendimento

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati " DSA”.
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell’ambito scolastico. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). 

 

Una corretta valutazione DSA – acronimo con cui si fa riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento – per gli insegnanti, è di cruciale importanza per supportare i ragazzi nel proprio percorso didattico.

Chi ha dedicato la propria vita a seguire e ad insegnare ai ragazzi lo sa bene: riconoscere un eventuale DSA in maniera veloce, con una tempestiva valutazione DSA, è fondamentale per poter dare un supporto ai ragazzi.

Sotto la famiglia dei DSA ricadono quei disturbi, come dislessia, disortografia e discalculia che hanno a che fare con la difficoltà nella sfera dell’apprendimento e nelle abilità scolastiche.

I DSA non sono una malattia in quanto non sono dovuti ad un danno organico, ma un diverso neuro funzionamento del cervello, che non impedisce la realizzazione della specifica abilità (lettura, scrittura, numerazione o altro) ma necessita di tempi più lunghi e carichi maggiori di attenzione. 

 

 Il PDP – Piano Didattico Personalizzato

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione). Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

  1. Dati anagrafici
  2. Tipologia del disturbo
  3. Attività didattiche individualizzate
  4. Attività didattiche personalizzate
  5. Strumenti compensativi
  6. Misure dispensative
  7. Forme di verifica e valutazione personalizzata


Gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA.

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:

  1. la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  2. il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  3. i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  4. la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  5. altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA.


Le misure dispensative per gli alunni con DSA.

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

Come parlare di DSA

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono una caratteristica “invisibile”: non sono immediatamente percepibili, e di conseguenza comprensibili, a chi non li vive in prima persona. Questa peculiarità fa sì che non sia semplice descrivere correttamente i DSA. Nonostante la dislessia e gli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento siano infatti un tema sempre più diffuso nel dibattito pubblico, la terminologia con cui vengono descritti, dai mass media e nel linguaggio comune, spesso non è corretta: questo rischia di generare confusione e confermare stereotipi discriminanti. Di seguito riportiamo alcuni esempi di termini da utilizzare e da evitare, quando ci si riferisce ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento:

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La Valutazione degli studenti con DSA

La Legge 170 del 2010, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, tra le finalità dell’art.2 indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; mentre al comma 4 dell’art.5 ha stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.

Successivamente nel art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669, cui sono allegate le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (…) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Le norme citate sono state poi seguite dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare ministeriale n.8 del 2013 in cui gli alunni con DSA sono stati identificati all’interno della categoria dei BES (Bisogni educativi speciali).