Curricoli e Valutazione

La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento e il comportamento. I documenti che seguono definiscono modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli apprendimenti, del comportamento e nella certificazione delle competenze, in coerenza con i principi definiti dal PTOF e nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
Di seguito i documenti relativi alla Valutazione e ai Nuovi curricoli, in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, emanate tramite decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 e in ottemperanza del Decreto Legislativo 62/2017 (art. 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 107/15 che ha dettato nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e del secondo ciclo.
Gli ultimi aggiornamenti in materia di curricoli e valutazione sono:
- il decreto n. 35 del 22 giugno 2020, come integrato e modificato dal DM 183 del 07/09/2024, contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica.
- Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, che disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
- Decreto Ministeriale n.183 del 7 settembre 2024;
- Legge n. 150 del 1° ottobre 2024;
- Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione – cfr. Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024.

